PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In attuazione degli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione e al fine di promuovere la pluralità dei linguaggi e delle culture nell'ottica delle pari opportunità tra donne e uomini e del riconoscimento delle differenze di genere, la presente legge detta princìpi fondamentali e altre disposizioni in materia di incentivazione e sostegno delle iniziative e delle attività culturali concernenti le donne o da loro promosse.
      2. Ai fini di cui al comma 1, una quota dei contributi ordinari concessi dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali a istituzioni culturali è riservata a istituzioni culturali femminili o ad attività culturali concernenti le donne, esercitate o promosse anche da altre istituzioni culturali nell'ottica delle pari opportunità tra donne e uomini e del riconoscimento delle differenze di genere.
      3. Ai fini della presente legge, si intendono per:

          a) «istituzioni culturali femminili», le istituzioni, i centri, le associazioni e le fondazioni culturali, dotati di personalità giuridica, che, in modo esclusivo o prevalente, sono costituiti o sono stati fondati da donne ed esercitano la propria attività nei seguenti ambiti culturali:

              1) diffusione e sostegno delle produzioni culturali femminili;

              2) promozione e sviluppo della creatività culturale femminile;

              3) ricerca e documentazione sulle produzioni culturali femminili;

              4) divulgazione della cultura prodotta dalle donne;

              5) informazione sulla storia e sulla cultura delle donne;

 

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          b) «attività culturali concernenti le donne», le iniziative e le attività che rientrano nelle seguenti tipologie:

              1) iniziative di carattere scientifico, documentale e informativo relative alla memoria delle donne e alla storia e alla cultura del mondo femminile;

              2) forme di espressione artistica ispirata, dedicata e finalizzata a rappresentare lo specifico femminile;

              3) iniziative di carattere promozionale, espositivo o museale volte a rappresentare il mondo delle donne.

Art. 2.

      1. Per quanto concerne lo Stato, la quota riservata di cui all'articolo 1, comma 2, è determinata nella misura del 20 per cento e si applica, a decorrere dall'anno 2007, ai contributi alle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. I contributi riservati alle istituzioni culturali femminili o alle attività culturali concernenti le donne ai sensi del presente comma sono destinati, per almeno il 40 per cento, a istituzioni culturali operanti nei territori delle regioni dell'Italia meridionale e insulare o ad attività realizzate nei medesimi territori.
      2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, determinati dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla voce «Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti associazioni, fondazioni ed altri organismi», sono aumentati di 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con riserva della predetta cifra alle finalità di cui alla presente legge.
      3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al

 

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comma 1, anche con riferimento alla determinazione dei requisiti e delle procedure per accedere ai contributi riservati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3.

Art. 3.

      1. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'articolo 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinando la quota di contributi riservata alle istituzioni culturali femminili o alle attività culturali concernenti le donne in misura non inferiore al 5 per cento.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, pari a 2.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.